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Normativa per la contribuzione volontaria alle ONLUS riconosciute dall’Agenzia delle Entrate

Trattandosi di contribuzione volontaria per le ONLUS riconosciute dall’Agenzia delle Entrate, la vigente normativa consente:

Alle persone fisiche (art. 83 c.1,2 D.Lgs 117/2017)

  • Detrazione di un importo pari al 30% delle erogazioni liberali, per importo complessivo non superiore a 30.000 EUR per ciascun periodo d’imposta. Le erogazioni in denaro devono essere versate tramite banca, posta o tramite gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

In alternativa

  • Deducibilità del reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Alle imprese (art. 83 c.2 D.Lgs 117/2017)

  • Deducibilità del reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni fiscali si intendono sia per erogazioni liberali in denaro che in natura.